Cauzioni e fideiussioni

cauzioni-fideiussioni

Tra i servizi offerti:

Provvisoria appalti pubblici

 La “cauzione provvisoria” è richiesta dal Committente (Stazione appaltante) ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara d’appalto di Lavori Pubblici, e ha lo scopo di garantire al Committente il possesso dei requisiti previsti e, in caso di aggiudicazione, l’impegno dell’Impresa a sottoscrivere il relativo contratto, a costituire cauzione definitiva ed a stipulare le polizze assicurative previste. L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 2 % dell’importo a base d’asta.

Definitiva appalti pubblici

L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto di Lavori Pubblici deve prestare “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto (art.101 del Regolamento), tra cui quello di stipulare le polizze assicurative previste. L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo dei lavori al netto dell’eventuale ribasso d’asta.

Rata a saldo nei lavori pubblica

Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, a fronte di  adeguata garanzia del rimedio a carico del costruttore degli eventuali difetti inizialmente non noti.

Definitiva forniture e servizi enti pubblici

L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto pubblico di fornitura o di servizi  deve prestare “cauzione definitiva” a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto. L’ammontare della cauzione è stabilito nella misura del 10% dell’importo offerto per l’esecuzione della fornitura o del servizio.

Provvisoria forniture e servizi enti pubblici

La “cauzione provvisoria” è richiesta dall’Amministrazione pubblica ad ogni Impresa che intende partecipare ad una gara per appalto di fornitura o di servizi, ed ha lo scopo di garantire al Committente medesimo l’impegno dell’Impresa aggiudicataria a sottoscrivere il relativo contratto.L’ammontare della cauzione è stabilito generalmente nella misura del 5% dell’importo a base d’asta.

Generica di buona esecuzione enti pubblici

Sono cauzioni diverse, richieste a garanzia dell’adempimento di obbligazioni assunte verso enti pubblici, come stabilito da specifica normativa relativa a numerose fattispecie.

Fideiussione IVA

I contribuenti che all’atto della presentazione della dichiarazione annuale o trimestrale dell’I.V.A. si trovino ad essere creditori nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, possono chiedere ed ottenere il rimborso anticipato di tale credito prestando garanzia mediante polizza fideiussoria. Ref :D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 22 Legge n. 449 del 27.12.1997.
I contribuenti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dal 1 Gennaio 1994 possono avvalersi del conto fiscale per compensare varie tipologie d’imposta, oltre l’IVA,anche IRPEF e IRPEG.

Concessioni edilizie

La legge 28.1.1977 n. 10 (legge Bucalossi) “Norme per l’edificabilità dei suoli” stabilisce che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio  partecipi agli “oneri” ad essa relativ. L’’esecuzione delle opere é subordinata a concessione comunale e, all’atto del rilascio della concessione ad edificare, i “Concessionari” possono essere chiamati a prestare garanzie  per a) Contributo da versare al Comune in relazione agli oneri da questo sostenuti per opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria  b) obbligo di realizzare direttamente le opere d’urbanizzazione  c) contributo commisurato al Costo di Costruzione da versare al Comune.

Generica di buona esecuzione tra privati

Nei contratti di costruzione, montaggio o fornitura di prodotti o servizi  tra privati è frequente la richiesta di una garanzia a fronte degli obblighi assunti, principalmente di “fare” . Gli obblighi di pagamento generalmente sono garantiti da fideiussione bancaria o comunque con modalità diverse dalla polizza fideiussoria. Quest’ultima infatti é comunemente rilasciata con modalità diverse dalla “semplice richiesta”, lasciando in parte sostanziale a carico del beneficiario l’onere di tentare l’esecuzione del contratto.

Diritti doganali

La normativa doganale – rappresentata principalmente dal D.P.R. 23.1.1973 n. 43, dal D.M. 7.3.1977, dalla  Legge 14.8.74 n. 346 e dalla Legge 25.7.2000 n. 213 – consente a chi effettua certe operazioni doganali la sostituzione del pagamento dei relativi diritti con la costituzione di una cauzione, anche mediante una polizza fideiussoria. Ad esempio, a garanzia del pagamento periodico e/o differito,  per temporanea importazione, per esercizio di magazzino doganale privato, o per diritti in sospeso, ecc.

CAR lavori pubblici

L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto deve prestare a tutela del Committente (Stazione Appaltante) e di eventuali Terzi, garanzia assicurativa a copertura di tutti i possibili Danni da Esecuzione, da Responsabilità Civile verso Terzi e da Manutenzione.  La polizza CAR (Contractor’s  All Risks) costituisce lo strumento più efficace per l’adempimento di questa obbligazione.

Transfrontaliere

Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, emanato per allineare la normativa europea in materia alle disposizioni della convenzione di Basilea (in merito al controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) e a quelle dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

La normativa prevede che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano soggette ad una procedura di notifica ed autorizzazione preventive, ed alla presentazione – da parte del notificatore – di una garanzia finanziaria, commisurata all’importo stimato delle eventuali spese di trasporto, di smaltimento, di recupero e di bonifica dei siti, sostenute dalla pubblica amministrazione.

Il Ministero dell’Ambiente ha delegato le regioni o le province autonome competenti a compiere i controlli e le operazioni di svincolo delle garanzie.

IVA di gruppo in compensazione.

I gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono optare per l`applicazione della disciplina prevista dall`articolo 73, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979, che consente di compensare, nell`ambito del gruppo, i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle societa` che lo costituiscono.

Il tutto gestito in maniera chiara e veloce grazie alla firma digitale.